Le disposizioni attuative del D.L. n. 122 del 10 Settembre 2021 si riferiscono alla:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
Estensione obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass per accedere ai locali scolastici
1 c.2 DL 122 “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e’ tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni”
1 c.3 DL 122 “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”
per “strutture scolastiche” citate negli articoli precedenti si deve intendere evidentemente i locali scolastici
I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra, anche mediante delega a personale scolastico.
Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui sopra, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità’ indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
Pertanto L’ingresso nell’Istituto potrà avvenire da parte di tutto il personale scolastico e di tutti i visitatori a vario titolo:
La verifica viene effettuata tramite l’app. VerificaC19, come disciplinato dalla Circolare del Ministero della Salute del 28/06/2021 |
Le certificazioni verdi COVID-19 suddette sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
I delegati al controllo del possesso e dell’esibizione della certificazione verde covid-19 dovranno attenersi scrupolosamente a quanto predisposto dalla normativa vigente in base alla delega ricevuta.
Si informa anche che, per la verifica delle certificazioni per il personale docente ed ATA è disponibile, nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente – mediante un’interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC – la validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale. In particolare, quotidianamente e prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, seleziona dall’elenco del personale in servizio presso l’Istituzione scolastica, i nominativi su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del Green Pass in corso di validità e visualizza la lista del personale selezionato con l’indicazione dello stato di validità del Green Pass.
Occorre precisare che:
Si allega l’informativa sul trattamento dei dati personali, precisando che essa è esclusivamente riferita all’attività di trattamento relativa alla funzionalità SIDI di verifica automatizzata del possesso del Green Pass in corso di validità.
Certificazioni di esenzione
La nota 5884 della Regione Puglia ribadisce che “circa l’obbligo di rilascio da parte dei Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta, si precisa che esso sussiste solo nel caso in cui il Medico dovesse partecipare alle attività del Piano Strategico di Vaccinazione … ossia nei casi in cui il MMG/PLS esegua le attività di vaccinazione presso il proprio studio o presso i punti vaccinali ASL”.
Sanzioni
La violazione delle suddette disposizioni e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
L’accesso alle strutture in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e’ sanzionato
Entrata in vigore
Le disposizioni sono valide a partire dal 11 Settembre 2021.
ANNALISA SARACINO 13 Settembre, 2021
Pubblicato in: Docenti, Genitori, In primo piano, News