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I.C. "G. Rodari – D. Alighieri"

Via A. Pende, 2 – 70010 Casamassima (BA)

Le disposizioni attuative del D.L. n. 122 del 10 Settembre 2021 si riferiscono alla:

  • Estensione obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass per accedere ai locali scolastici.
  • Certificazioni di esenzione.
  • Sanzioni.
  • Entrata in Vigore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legge 10 Settembre 2021  n. 122
Visto il Decreto Legge 6 Agosto 2021 n. 111
Vista la circolare del Ministero della Salute 35309 del 4 Agosto 2021
Vista la nota della Regione Puglia – dipartimento della Salute e del benessere animale 5884 del 26 Agosto 2021
Visto il DL 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla L 22 maggio 2020 n.35

DISPONE

  1. Estensione obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass per accedere ai locali scolastici

  2. 1 c.2 DL 122 “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e’ tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni”

  3. 1 c.3 DL 122 “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”

  4. per “strutture scolastiche” citate negli articoli precedenti si deve intendere evidentemente i locali scolastici

  5. I dirigenti scolastici sono  tenuti  a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra, anche mediante delega a personale scolastico.

Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da  ragioni  di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni  di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui sopra,  deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le  modalità’ indicate dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  ministri adottato ai sensi  dell’articolo  9,  comma  10.  Con circolare  del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

Pertanto L’ingresso nell’Istituto potrà  avvenire da parte di tutto il personale scolastico e di tutti i visitatori a vario titolo:

  • possedendo ed esibendo la certificazione verde COVID-19 o la Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19;
  • in assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;

La verifica viene effettuata tramite l’app. VerificaC19, come disciplinato dalla Circolare del Ministero della Salute del 28/06/2021

 
  • indossando la sola mascherina chirurgica o presidio superiore disposto dal M.C. per il personale scolastico;
  • rispettando tutte le norme previste per il distanziamento interpersonale di 1 m;
  • rispettano tutta la normativa vigente per il contenimento del COVID-19.

Le certificazioni verdi COVID-19 suddette  sono  rilasciate  al  fine  di attestare una delle seguenti condizioni:

  1. a) avvenuta vaccinazione  anti-SARS-CoV-2,   al termine del prescritto ciclo;
  2. b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  del Ministero della salute;
  3. c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

I delegati al controllo del possesso e dell’esibizione della certificazione verde covid-19 dovranno attenersi scrupolosamente a quanto predisposto dalla normativa vigente in base alla delega ricevuta.

Si informa anche che, per la verifica delle certificazioni per il personale docente ed ATA è disponibile, nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente – mediante un’interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC – la validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale. In particolare, quotidianamente e prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, seleziona dall’elenco del personale in servizio presso l’Istituzione scolastica, i nominativi su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del Green Pass in corso di validità e visualizza la lista del personale selezionato con l’indicazione dello stato di validità del Green Pass.

Occorre precisare che:

  • la soluzione descritta si affianca all’utilizzo dell’app governativa del Ministero della Salute “VerificaC19”, la quale rimane una modalità accettata ed un’opzione percorribile dalle Istituzioni scolastiche per adempiere, nell’ambito della propria autonomia, agli obblighi di legge;
  • gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del Green Pass non vengono conservati, in alcun modo, nel SIDI.

Si allega l’informativa sul trattamento dei dati personali, precisando che essa è esclusivamente riferita all’attività di trattamento relativa alla funzionalità SIDI di verifica automatizzata del possesso del Green Pass in corso di validità. 

Certificazioni di esenzione

  1. Fino al 30 Settembre le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti sars-cov-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo
  2. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 (di seguito “certificazione”) viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea
  3. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La nota 5884 della Regione Puglia ribadisce che “circa l’obbligo di rilascio da parte dei Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta, si precisa che esso sussiste solo nel caso in cui il Medico dovesse partecipare alle attività del Piano Strategico di Vaccinazione … ossia nei casi in cui il MMG/PLS esegua le attività di vaccinazione presso il proprio studio o presso i punti vaccinali ASL”.

Sanzioni

La violazione delle suddette disposizioni e’ sanzionata  ai  sensi  dell’articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9  del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

L’accesso  alle  strutture in violazione delle disposizioni di cui al  comma  1  e’  sanzionato

  • punito con la   sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.
  • Le sanzioni in cui può incorrere chi accede alle strutture nonostante non sia in possesso o non abbia esibito il green pass, sono definite in modo completo all’art.4 “sanzioni e controlli” del DL 25 Marzo 2020

Entrata in vigore

Le disposizioni sono valide a partire dal 11 Settembre 2021.

13 Settembre, 2021

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